Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Art. 2 — Natura del trattamento di previdenza
Il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e' sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 6 novembre 1971
