Art. 43 — Entrata in vigore ed abrogazioni
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dal 1 luglio 1969, sono abrogati l'articolo 28 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 della legge 1 agosto 1941, n. 1063, e il decreto ministeriale 5 dicembre 1945. Con effetto dalla data di cui al primo comma del presente articolo sono abrogati gli articoli 19, 20, 21, 22 e 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' l'articolo 5 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e successive modificazioni. E' altresi' abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.
Testo vigente dal 6 novembre 1971
