Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio». All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».
Testo vigente dal 1 giugno 2023
