Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Art. 13Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 275, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresi', nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
  • b)all'articolo 280 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
  • c)all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-bis del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Testo vigente dal 24 novembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168~art13 · fonte su Normattiva