Art. 73 — Clausola di invarianza finanziaria
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 3 dicembre 2025
