Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti

Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

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Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo societa' sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita' limitata. L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella societa' per il perseguimento esclusivo dell'attivita' sportiva. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la societa' deve ottenere l'affiliazione da una o da piu' federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1. L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. L'affiliazione puo' essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attivita' sportiva. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Testo in vigore dal 27 marzo 1981 al 21 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91~art10 · fonte su Normattiva