Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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Le societa' sportive, ((entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile)), devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresi', dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 al 1 luglio 2022
