Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarita' di gestione, puo' richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della societa' e la nomina di un liquidatore. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.
Testo in vigore dal 27 marzo 1981 al 21 novembre 1996
