Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le universita' presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero piu' di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro gia' riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, e' consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

Testo vigente dal 2 dicembre 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-11-19;288~art1 · fonte su Normattiva