Art. 145

[1](Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Salvo il disposto degli articoli 39, lettere b) e c), e 146, comma secondo, del presente T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati. Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art145 · fonte su Normattiva