Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Art. 11 — Sorpasso
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Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita'. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021
