Art. 13 — Stazionamento
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Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021
