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E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessita'. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3. In occasione di gare e' vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. La risalita della pista con gli sci ai piedi e' normalmente vietata. Essa e' ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita', e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonche' quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-12-24;363~art15 · fonte su Normattiva