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E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-12-24;363~art16 · fonte su Normattiva