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Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-12-24;363~art17 · fonte su Normattiva