Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Art. 18 — Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni

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Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021

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urn:nir:stato:legge:2003-12-24;363~art18 · fonte su Normattiva