Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Art. 19 — Concorso di colpa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021. Leggi il testo vigente →
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021
