Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Art. 20 — Snowboard
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021. Leggi il testo vigente →
Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021
