Art. 22 — Adeguamento alle disposizioni della legge
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Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonche' degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa' o consorzi di gestione, salva la possibilita' di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021
