Art. 5 — Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni
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Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 31 dicembre 2023
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".
Testo in vigore dal 22 maggio 2021 al 25 luglio 2021
