Art. 9 — Velocita
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Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita' altrui. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021
