Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021. Leggi il testo vigente →

Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita' altrui. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2004 al 3 aprile 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2003-12-24;363~art9 · fonte su Normattiva