I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3, da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o per pagamenti eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le modalita' previste per l'erogazione all'Automobile club d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 16 luglio 1990
