Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio dovute sino al 31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20 mila annuali, nonche' dell'imposta straordinaria una tantum di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresi' al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.

Testo vigente dal 16 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;187~art3 · fonte su Normattiva