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Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio o, in caso di morte, agli aventi causa, la pensione normale e' liquidata nella misura che sarebbe loro spettata, in relazione all'ultimo stipendio percepito, qualora non fossero transitati in detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.
Testo in vigore dal 5 aprile 1973 al 9 ottobre 2010
