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All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 5 aprile 1973 al 9 ottobre 2010
