Nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonche' i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonche' per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalita' la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Testo vigente dal 20 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-15;482~art14 · fonte su Normattiva