Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attivita' degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' ai consiglieri delle comunita' montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali e' riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata. Qualora uno o pi· componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Testo vigente dal 20 dicembre 1999

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1999-12-15;482~art7 · fonte su Normattiva