(( Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001. 2. Gli uffici pubblici ed i notai che non rilasciano la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, ad attestare per iscritto mediante dichiarazione rilasciata al richiedente i motivi del mancato rilascio. Il giudice, su istanza di parte anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1, se accerta l'impossibilita' per il creditore di osservare tale termine per fatto a lui non imputabile, proroga lo stesso termine per il tempo strettamente necessario e per una sola volta. Il giudice puo' impartire le necessarie disposizioni affinche' siano rimosse le cause impeditive al rilascio della documentazione.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 16 dicembre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 16/2001

    Altra decisione
    23 gennaio 2001

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè riesamini, alla luce delle sopravvenute modificazioni con decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480 e con il successivo decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 censurato in riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto la proroga dei termini per la presentazione della documentazione relativa alle istanze di vendita nell'espropriazione immobiliare, ivi transitoriamente stabilita, non sarebbe applicabile nel caso di istanze di vendita presentate fra l'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 e quella del decreto-legge n. 64 del 1999, nelle quali detta documentazione sia mancante o incompleta. A.M.M.

    Art. 567 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 13-bis Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-08-03;302~art13bis · fonte su Normattiva