L'articolo 581 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 581 (Modalita' dell'incanto). - L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Allorche' siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile e' aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da un'altra, anche se poi questa e' dichiarata nulla".

Testo vigente dal 24 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;302~art2 · fonte su Normattiva