Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai

Art. 7 — Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate dal giudice dell'esecuzione

Dopo l'articolo 179 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di procedura civile", e' inserito il seguente: "Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, e' stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili. Il compenso dovuto al notaio e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".

Testo vigente dal 24 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;302~art7 · fonte su Normattiva