Art. 8 — Determinazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati delegate dal giudice dell'esecuzione
Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 169-bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".
Testo vigente dal 24 agosto 1998
