Art. 4 — Nuova istanza di liberazione condizionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1975 al 31 ottobre 1986. Leggi il testo vigente →
Se la liberazione condizionale e' negata, la istanza non puo' essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la corte di appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi. Se trattasi di condannato all'ergastolo, la istanza non puo' essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi. Se tuttavia la liberazione e' negata per un motivo diverso dalla mancanza del ravvedimento, la nuova istanza puo' essere proposta in ogni tempo.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1975 al 31 ottobre 1986
