L'autorizzazione di spesa di complessive lire 1.500 milioni prevista dall'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' ridotta di lire 300 milioni, corrispondenti all'ammontare delle quote di lire 200 milioni e di lire 100 milioni relative, rispettivamente, agli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60.
Testo vigente dal 20 maggio 1959
