Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dall'art. 1 della presente legge, e' autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4 per cento. Le somministrazioni per la erogazione del concorso di cui al comma precedente saranno effettuate dal Ministero del tesoro alla Regione sarda su richiesta della medesima, a seguito di presentazione dei preventivi di massima del fabbisogno. Per la corresponsione del concorso di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di: lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56; lire 500.000 000 per l'esercizio finanziario 1956-57; lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58; lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59; lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60. Le somme di cui al comma, precedente saranno iscritte nei relativi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 30 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1309~art6 · fonte del testo