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Il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere allo acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173. I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955), n. 1534.

Testo in vigore dal 7 aprile 1961 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1961-03-09;180~artunico · fonte del testo