Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1 gennaio 1968 ai consiglieri di prima classe che a tale data abbiano compiuto l'anzianita' prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n. 1479. Con la stessa decorrenza del 10 gennaio 1968 sono conferite le promozioni a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, ai vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale derivanti dalla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei concorsi suddetti precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;276~artunico · fonte del testo