Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente e' fissato nella misura del tasso ufficiale (i sconto aumentato del 3,50 per cento. Non puo' imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo.
Testo vigente dal 5 gennaio 1949
