I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa. La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico.

Testo vigente dal 5 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1482~art10 · fonte del testo