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Il Ministro per la difesa ha facolta', in tempio di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, il possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1966 al 31 marzo 1970
