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((I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi di assistenza tecnica, attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e di intesa con esso, godono di regola del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto a carico del Governo beneficiario; eccezionalmente, del trattamento stabilito, a totale o parziale carico del Governo italiano, con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi promossi da organismi ed enti internazionali, ovvero dalle associazioni, organismi ed enti di cui al precedente articolo 2, secondo comma, godono del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto nel contratto di lavoro o di impiego. Tale trattamento potra' essere eccezionalmente integrato, a carico del Governo italiano, secondo la procedura prevista nel precedente comma. I contratti relativi a ciascun volontario devono espressamente menzionare tale sua qualifica od altra equipollente ed essere convalidati dal Ministero degli affari esteri)).

Testo in vigore dal 31 marzo 1970 al 1 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1966-11-08;1033~art4bis · fonte del testo