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((I giovani che svolgono opera di servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, relative ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva)).
Testo in vigore dal 31 marzo 1970 al 1 gennaio 1972
