Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo ad esaurimento di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al corrispondente ruolo aggiunto, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto delle assistenti sanitarie, prendendo posto nel ruolo, dopo l'ultima iscritta, nel seguente ordine:

  • 1)nella qualifica di assistente sanitaria di 2ª classe:
  • a)capi assistenti sanitarie visitatrici provinciali;
  • b)prime assistenti sanitarie visitatrici provinciali;
  • 2)nella qualifica di assistente sanitaria di 3ª classe:
  • a)assistenti sanitarie visitatrici provinciali;
  • b)assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte;
  • c)assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte di ruolo aggiunto. Le assistenti sanitarie, che siano transitate a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dal ruolo della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianita' di carriera acquisita nel ruolo di provenienza. Le assistenti sanitarie di 3ª classe, in possesso di un'anzianita' di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinate per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promosse, saranno iscritte nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1307~art3 · fonte su Normattiva