I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle allegate tabelle A, C, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianita' posseduta. Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'articolo 5 sono rispettivamente collocati, con le anzianita' possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto. Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/ d, 51/ c, 71/ c annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/ d annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13/ d ed ai quadri 51/ c e 71/ c nonche' quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano, a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera. In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna, qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 12 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art7 · fonte del testo