L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 e' determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parita' di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art21 · fonte su Normattiva