Per la nomina alla, qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 275 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557, nonche' dell'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art22 · fonte su Normattiva