All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art35 · fonte su Normattiva