I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni. Tale riduzione non si applica, nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio. Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

Testo vigente dal 30 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art34 · fonte su Normattiva