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L'esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di guerra e dal commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, e' devoluto alla Ragioneria, centrale presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di "Ragioneria centrale per i servizi dei danni di guerra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra". 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430
6Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera e)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 26 marzo 1998
