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La Ragioneria centrale presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e' ripartita in due Ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di Ragione via centrale presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Ragioneria centrale presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle rispettive Direzioni generali.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291~art5 · fonte su Normattiva