Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
Testo vigente dal 10 dicembre 1967, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
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ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
Testo vigente dal 10 dicembre 1967, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2
I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finche' durano in carica, i giudici…
Art. 60
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 10
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1~art10 · fonte su Normattiva